Sospensione delle rate del Mutuo
Sospensione delle rate del Mutuo
Sospensione delle rate del Mutuo

CHI PUO’ CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE 
L’iniziativa è dedicata a chi ha subito nei 3 anni precedenti alla richiesta uno dei seguenti eventi:

  • Lavoratori dipendenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro con attualità dello stato di disoccupazione;
  • Lavoratori dipendenti che hanno subito la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi con attualità dello stato di sospensione/riduzione;
  • Morte del Mutuatario;
  • riconoscimento handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento 

PER QUALE TIPOLOGIA DI MUTUI 

Sono ammessi alle agevolazioni i soggetti persone fisiche che alla data di presentazione della domanda sono titolari di un mutuo per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e che possiedono i seguenti requisiti:

  • titolo di proprietà sull'immobile (sito nel territorio nazionale) adibito ad abitazione principale, che non ha le caratteristiche di abitazione di lusso indicate (l'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
  • titolarità di un mutuo (anche cartolarizzato) di importo erogato non superiore a 400.000,00 euro, per l’acquisto dell’unità immobiliare di cui al precedente punto. É possibile sospendere anche un contratto di mutuo per ristrutturazione, o liquidità a condizione che il contratto di mutuo includa anche l’ipotesi relativa all’acquisto dell’abitazione principale. In caso di mutuo per portabilità, il limite di importo va verificato rispetto alla somma che è stata erogata con l’operazione di surroga attiva.

Il richiedente della sospensione deve essere proprietario dell’immobile e titolare del mutuo stesso. Nel caso di un mutuo cointestato, basta che questa condizione valga anche solo per uno dei due intestatari.
Per gli ulteriori requisiti di accesso al Fondo di Solidarietà, puoi consultare il modulo di domanda predisposto da Consap, Gestore del Fondo.
 
PER QUANTO TEMPO E’ POSSIBILE SOSPENDERE LA RATA
 
La sospensione delle rate del mutuo può essere richiesta non più di 2 volte, per una durata massima complessiva di 18 mesi.
Nel caso di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, il beneficio è fruibile come segue:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni lavorativi consecutivi.

 Al termine del periodo di sospensione, il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi maturati - durante il periodo di sospensione – sul debito residuo. Il restante 50% degli interessi, resterà a carico del cliente.
Al termine della sospensione riprenderà il piano di ammortamento originario del mutuo, con una durata che risulterà quindi allungata per un periodo pari al periodo di sospensione adottato
Il Cliente potrà in qualsiasi momento richiedere la cessazione della sospensione ed il riavvio dell’ammortamento ordinario.
La sospensione non comporterà l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avverrà senza richiesta di garanzie aggiuntive
 
ESCLUSIONI
 
Non può essere effettuata la richiesta di sospensione per i mutui che:

  • abbiano un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • fruiscano di agevolazioni pubbliche eccetto i mutui concessi per il tramite del Fondo di Garanzia per l'acquisto della prima casa gestito da Consap S.p.A.;
  • per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi previsti per la sospensione purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione della stessa.

 
COME RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLA RATA
 
Per richiedere informazioni riguardo l'accesso al Fondo e la sospensione delle rate del mutuo di posizioni cartolarizzate (veicoli Sestante Finance srl e Stresa Securitisation srl) è possibile chiamare il Numero Telefonico 848000050.
 
Per avviare l'iter di adesione all’iniziativa è necessario scaricare e compilare il modulo di adesione disponibile sul sito del MEF all'indirizzo Sospensione rate mutui prima casa: on line il nuovo modulo per le richieste - MEF Dipartimento del Tesoro verificare tutti documenti necessari sul sito Consap all’indirizzo Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa  e inviare la domanda di sospensione, insieme alla documentazione necessaria si seguenti indirizzi mail: 

Si potranno trovare le risposte alle principali frequently asked questions (FAQ) sulla sospensione a valere sul Fondo di Solidarietà, sul sito di Consap Spa FAQ