Avviso alla Clientela dell’Emilia-Romagna- Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile
AVVISO ALLA CLIENTELA
OCDPC n. 992 dell'8 maggio 2023 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1°maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena,di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 110 del 12 maggio 2023)
Si informa che la clientela degli istituti di credito e bancari ha la facoltà, in presenza delle condizioni di cui all’art. 11 dell’Ordinanza sopra citata, di richiedere la sospensione delle rate dei mutui relativi ad immobili situati nei Comuni elencati in apposita lista (successivamente ampliata per includere anche Comuni situati in province dell’Italia settentrionale e centrale diverse da quelle di cui sopra), secondo quanto di seguito specificato.
I clienti (privati ed imprese) titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili situati nei Comuni di cui al citato elenco, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere, fino al ritorno all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei relativi mutui, potendo scegliere tra:
- la sospensione dell’intera rata: in questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che, al termine del periodo di sospensione medesimo, vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).
- la sospensione della sola quota capitale: in questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.
La sospensione può essere richiesta fino al ritorno all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque per una durata non eccedente la data di cessazione dello stato di emergenza (4 maggio 2024, salvo eventuali proroghe), previa presentazione di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Gli interessati potranno presentare la domanda, tramite apposito Modulo di richiesta, da inviare all’indirizzo di posta elettronica infoservizi@italfondiario.com entro il 31 luglio 2023.