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Avviso alla clientela del territorio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Amandola in Provincia di Fermo

Ocdpc n. 1208 del 14 agosto 2026 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 nel territorio della provincia di Ascoli Piceno e del comune di Amandola in provincia di Fermo (GU Serie Generale n.196 del 25-08-2026)

 

In considerazione della delibera del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 nel territorio della provincia di Ascoli Piceno e del comune di Amandola in provincia di Fermo, si informa che in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi metereologici e ai sensi dell’art. 11 dell’ordinanza sopracitata, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra:

 

  • la sospensione dell’intera rata: in questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
  • la sospensione della sola quota capitale: in questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.

 

Gli interessati potranno presentare la domanda, tramite apposito Modulo di richiesta “Domanda di sospensione” comprensivo di autocertificazione del danno, da inviare all’indirizzo di posta elettronica infoservizi@italfondiario.com  entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

 

Roma, 31 agosto 2026

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