Avviso alla Clientela del territorio della Città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia
Avviso alla clientela
Delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2025 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 84 del 10 aprile 2025).
In considerazione della Delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2025 – pubblicata in G.U. n. 84 del 10/04/2025 - è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 hanno interessato il territorio della città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia.
A tal proposito si richiama l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 28 marzo 2024, n. 1.082 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.G. 82 dell’8 marzo 2024 – con la quale è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024 - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia.
Si informa che in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi metereologici e ai sensi dell’art. 9 (“Sospensione dei mutui”) dell’Ordinanza sopra citata, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra:
- la sospensione dell’intera rata: in questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- la sospensione della sola quota capitale: in questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.
Gli interessati potranno presentare la domanda, tramite apposito Modulo di richiesta “Domanda di sospensione” comprensivo di autocertificazione del danno, da inviare all’indirizzo di posta elettronica infoservizi@italfondiario.com entro il 10 giugno 2025.
Roma, 9 maggio 2025