AVVISO ALLA CLIENTELA
Delibera del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2025 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia. (Pubblicata in GU Serie Generale n.125 del 31-05-2025)
In considerazione della Delibera del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2025 – pubblicata in G.U. n. 125 del 31/05/2025 - è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia.
A tal proposito si richiama l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (Ocdp) del 18 giugno 2024, n. 1.086 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024– con la quale è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia.
Si informa che in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi metereologici e ai sensi dell’art. 9 (“Sospensione dei mutui”) dell’Ordinanza sopra citata, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra:
- la sospensione dell’intera rata: in questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- la sospensione della sola quota capitale: in questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.
Gli interessati potranno presentare la domanda, tramite apposito Modulo di richiesta “Domanda di sospensione” comprensivo di autocertificazione del danno, da inviare all’indirizzo di posta elettronica infoservizi@italfondiario.com entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.
Roma, 20 giugno 2025