AVVISO ALLA CLIENTELA
Delibera del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2025 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024. (Pubblicata in GU Serie Generale n.167 del 21-07-2025)
In considerazione della Delibera del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2025 – pubblicata in G.U. n. 167 del 21/07/2025 - è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei i territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024.
A tal proposito si richiama l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (Ocdp) del 30 luglio 2024, n. 1.093 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024– con la quale è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nel territorio in sinistra idrografica del fiume Adige, posto a valle del comune di Badia Polesine (RO) fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024.
Si informa che in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi metereologici e ai sensi dell’art. 9 (“Sospensione dei mutui”) dell’Ordinanza sopra citata, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra:
- la sospensione dell’intera rata: in questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- la sospensione della sola quota capitale: in questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.
Gli interessati potranno presentare la domanda, tramite apposito Modulo di richiesta “Domanda di sospensione” comprensivo di autocertificazione del danno, da inviare all’indirizzo di posta elettronica infoservizi@italfondiario.com entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.
Roma, 7 agosto 2025