Avviso alla clientela nel territorio della Province di Catanzaro e di Cosenza
Ocdpc n. 1187 del 31 marzo 2026 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle province di Catanzaro e di Cosenza. (GU Serie Generale n. 85 del 13- 04 - 2026)
In considerazione della delibera del Consiglio dei ministri 10 marzo 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle province di Catanzaro e di Cosenza, si informa che in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi metereologici e ai sensi dell’art. 11 dell’ordinanza sopracitata, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra:
- la sospensione dell’intera rata: in questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- la sospensione della sola quota capitale: in questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.
Gli interessati potranno presentare la domanda, tramite apposito Modulo di richiesta “Domanda di sospensione” comprensivo di autocertificazione del danno, da inviare all’indirizzo di posta elettronica infoservizi@italfondiario.com entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.
Roma, 20 aprile 2026