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Avviso alla clientela del territorio della Toscana

Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2026 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia. (GU Serie Generale n. 92 del 21-04-2026)

In considerazione della Delibera del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2026 – pubblicata in G.U. n. 92 del 21/04/2026 - e' prorogato, di  ulteriori  dodici  mesi,  lo  stato  di emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello  della Provincia  di  Grosseto,  di  Campo  nell'Elba,   di   Marciana,   di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di  Castelnuovo  in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di  Montemurlo,  di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia.

A tal proposito si richiama l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (Ocdp) del 2 maggio 2025, n. 1.140 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2025 – con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia.

Si informa che in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi metereologici e ai sensi dell’art. 11 (“Sospensione dei mutui”) dell’Ordinanza sopra citata, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra:

  • la sospensione dell’intera rata: in questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
  • la sospensione della sola quota capitale: in questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.

 

Gli interessati potranno presentare la domanda, tramite apposito Modulo di richiesta “Domanda di sospensione” comprensivo di autocertificazione del danno, da inviare all’indirizzo di posta elettronica infoservizi@italfondiario.com  entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

 

Roma, 24 aprile 2026

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